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Cronaca sabato 11 novembre 2017 ore 15:11

Gestione rifiuti, il Tar dà ragione all'Ato Costa

Sentenza del Tar sulla controversia fra Comune di Livorno e Ato Costa per la gestione dei rifiuti

Il Tar ha accolto in toto il ricorso dell'Ato Costa contro il Comune di Livorno, che dal 2014 ha affidato la gestione dei rifiuti ad Aamps



FIRENZE — Nuova tegola per Filippo Nogarin e l'amministrazione targata cinquestelle. Il tribunale amministrativo regionale, con sentenza n. 1367 pubblicata ieri, ha di fatto dichiarato illegittimo il percorso intrapreso dal Comune sin dal 2014, con l'affidamento della gestione della raccolta di rifiuti alla controllata Aamps al di fuori dalla gestione associata dei Comuni dell'Ato Costa.

Sulla controversia il Tar si era già espresso nel 2016, stabilendo che la competenza a decidere sulle forme di affidamento spetta unicamente all'Autorità d'Ambito ed alla maggioranza dei Comuni che in essa sono rappresentati, con l'obbligo degli altri Comuni di rispettare tali decisioni. Confermando così gli obblighi imposti dalla legge regionale sulla gestione dei rifiuti.

Il Comune di Livorno, tuttavia, aveva proseguito senza uniformarsi alla sentenza. Con una delibera di Giunta del gennaio 2017 - ieri resa illegitima dal Tar - il Comune aveva stabilito di modificare il contratto con Aamps, eliminando la clausola risolutiva che prevedeva la cessazione di tale contratto al momento dell'avvio del servizio da parte del gestore unico scelto dall'Autorità d'Ambito. In questo modo la giunta Nogarin aveva inteso ripristinare l'affidamento del servizio ad Aamps - secondo l'originaria previsione - sino al dicembre 2030, ben oltre il previsto avvio del servizio da parte del gestore unico. Sulla base di questa deliberazione Aamps aveva fondato il proprio concordato preventivo, prevedendo di continuare a gestire il servizio sul territorio del Comune di Livorno per l'intera durata del concordato.

A seguito della sentenza del Tar, la gestione del servizio da parte di Aamps verrà a cessare al momento in cui l'Autorità d'Ambito avrà affidato il servizio, su tutto l'Ato, al gestore unico. 

"Quando la gara per la scelta del socio industriale di RetiAmbiente sarà terminata - ha subito commentato Franco Borchi, direttore dell'Ato Toscana Costa per i rifiuti -, sarà RetiAmbiente a gestire il servizio sul territorio del Comune di Livorno e non Aamps. Il Tar su questo è stato chiarissimo: non è la durata del concordato a poter stabilire quando il gestore unico avrà diritto di iniziare il servizio; è vero casomai il contrario, poichè è la durata del tempo ancora necessario all'operatività del gestore unico a condizionare l'ammissibilità del concordato".

Non a caso l'Autorità servizio rifiuti e la Regione Toscana avevano già fatto presente, lo scorso anno, sia al Comune di Livorno sia ad Aamps che il concordato preventivo di tale società era privo del requisito della continuità aziendale. L'Autorità aveva manifestato la sua disponibilità a venire incontro alle esigenze del Comune e di Aamps di porre in essere la procedura concordataria stipulando un apposito accordo con l'Ato, ma il Comune ha sempre rifiutato qualsiasi accordo. 

Ora il Tar ha preso una posizione netta anche su questo. "La valorizzazione di eventuali peculiarità o esigenze delle gestioni locali - si legge in proposito nella sentenze - non può che passare, di volta in volta, dal raggiungimento di intese o accordi fra l’Autorità, titolare delle funzioni in questione, e il Comune interessato".

"Se quindi il Comune di Livorno vorrà proseguire a gestire il servizio sino al 2021 - ha qui osservato Borchi -, ovvero alla scadenza prevista dal piano concordatario, dovrà stipulare un apposito accordo con l'Ato e non potrà più rifiutarsi di realizzare le intese necessarie volte a garantire l’obiettivo della gestione unica stabilito dalla legge regionale".


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