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Attualità martedì 08 marzo 2016 ore 17:35

Gestione rifiuti, il Tar dice no a Nogarin

Respinto il ricorso presentato dal Comune di Livorno contro l'Ato Toscana Costa. Filippeschi: “Ato Toscana Costa vince su tutta la linea"



FIRENZE — Il Tar della Toscana, con una sentenza del 4 marzo 2016 comunicata alle parti questa mattina, ha respinto il ricorso promosso dal Comune di Livorno contro l'Ato Toscana Costa, l'autorità di ambito per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. La sentenza rigetta tutti i rilievi che erano stati formulati dal Comune. Promosso anche il piano straordinario 2016-2020 impugnato sempre dalla giunta Nogarin, sottolineando che si tratta di una pianificazione “caratterizzata dai criteri della razionalità e concretezza, una scelta in linea con la programmazione di settore e con i relativi obiettivi concreti di riduzione dei rifiuti”.

«L’Ato vince su tutta la linea e la sentenza fa testo - ha commentato il sindaco di Pisa e presidente dell'Ato Marco Filippeschi - Innanzitutto il Tar conferma la piena legittimità della scelta della Regione Toscana in ordine al sistema degli Ato per la gestione degli ambiti di area vasta. Il TAR ribadisce un principio fondamentale, previsto anche dalla legislazione statale, in base al quale le decisioni in ordine alla gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, compresi quelli relativi ai rifiuti urbani, spettano alle Autorità o enti di Ambito cui i Comuni partecipano obbligatoriamente". 

"I servizi non possono esser più gestiti su scala comunale ma su ambiti territoriali più vasti e le decisioni non possono esser prese in maniera autonoma ed isolata dai singoli comuni - prosegue Filippeschi - Le decisioni spettano alle Autorità d’ambito ed i singoli Comuni contribuiscono alla loro formazione partecipando alle assemblee di ambito. Una volta assicurata tale partecipazione, le decisioni vengono prese a maggioranza e vincolano tutti i Comuni dell’Ato, inclusi quelli dissenzienti. Sulla base di questi principi il TAR ha ritenuto completamente infondata l’eccezione di costituzionalità che il Comune di Livorno aveva rivolto nei confronti della legge regionale istitutiva degli Ato».

«La sentenza ha una grandissima importanza – ha concluso Filippeschi – poiché conferma l’assoluta correttezza e legittimità dell’operato dell’Ato Toscana Costa e dunque la pretestuosità e la vacuità delle iniziative assunte dal Comune di Livorno".


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