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Strade provinciali, ordinanza per i confinanti

La Provincia di Livorno ha emesso un'ordinanza in cui stabilisce come devono agire i soggetti che hanno terreni confinanti con le strade provinciali

Foto di repertorio

Con ordinanza n. 6 del 23 Gennaio 2019, la Provincia di Livorno tramite il responsabile del Servizio Viabilità ha stabilito quali sono i comportamenti che devono tenere i soggetti, pubblici o privati, che hanno terreni e proprietà confinanti con le strade provinciali.

Nell'ordinanza infatti si legge:

"A tutti i proprietari o soggetti aventi titolo sui fondi e terreni che confinano con il corpo delle strade di competenza della Provincia di Livorno: 

- di tenere regolate le siepi, compresa la vegetazione spontanea, in modo da non restringere o danneggiare le strade e le relative pertinenze, evitando in tal modo di arrecare potenziali pericoli per la pubblica incolumità;

- di tagliare i rami che si dovessero protendere oltre il confine stradale, che nascondano la segnaletica o ne compromettano la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessaria; 

- di rimuovere, nel più breve tempo possibile, ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che derivino dai terreni laterali privati, qualora per effetto di intemperie, o di qualsiasi altra causa naturale, vengano a cadere nelle cunette, fossi, o sul piano stradale; 

- di mantenere le siepi vive, impiantate fuori dai centri abitati alla distanza non inferiore ad un metro ed entro i tre metri dal confine stradale, ad un’altezza non superiore ad un metro;

- di verificare la stabilità degli alberi di alto fusto, qualora la loro altezza sia superiore alla distanza dal margine della strada, prevedendone la riduzione di altezza o l’abbattimento se sbandati o secchi; 

- di provvedere al mantenimento dell’efficienza idraulica delle opere sottostanti i passi carrabili privati, assicurando il regolare raccordo fra le fosse stradali a cielo aperto; 

- di provvedere affinché lo scolo e il deflusso delle acque naturali o piovane dai campi agricoli, dalle pertinenze dei fabbricati ecc, anche in caso di piogge cospicue e prolungate, non sia causa di dilavamento ed erosione del terreno con conseguente invasione di fango ed acqua delle sedi stradali pubbliche, ricordando altresì che, senza regolare concessione, è vietato incanalare acque di qualunque natura nei fossi e nelle cunette stradali;

- di non effettuare arature del terreno a distanza inferiore a tre metri dal confine stradale (misurato dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea);

- di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire il franamento o cedimento del corpo stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale sulla strada".

Per chi non osserverà le disposizioni citate inoltre sono previste le sanzioni amministrative in base agli articolo 15, 16, 29, 30 e 31 previste dal Decreto legislativo del 30 April 1992  n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e, in caso di inosservanza verso l’obbligo di adempiere, la Provincia provvederà con proprio personale e mezzi addebitando le conseguenti spese ai proprietari inadempienti.

L'ordinanza è valida da oggi 28 Gennaio 2019.