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Tari, contributi per chi ha subito danni

I provvedimenti post alluvione: sono esclusi dal pagamento del tributo i proprietari di edifici inagibili o inabitabili

In riferimento alla decisione adottata dalla giunta comunale il 15 settembre sulle agevolazioni Tari (Tassa dei Rifiuti) per chi ha subito danni in occasione dell’alluvione del 10 settembre, gli uffici del settore Entrate e Amministrazione patrimonio comunali precisano quanto segue:

“In relazione all'evento del 10 settembre si precisa che la normativa Tari e le relative previsioni del regolamento comunale per l'applicazione della stessa (delibera CC.n.81/2017, art 9 ) individuano, tra gli immobili esclusi dal pagamento del tributo, i fabbricati inagibili o inabitabili, per il periodo di mancata occupazione dell'alloggio.
Pertanto per quei contribuenti per i quali sia già stata verificata l'inagibilità dell'immobile l'esclusione dalla Tari opera automaticamente con decorrenza dalla terza rata 2017 (periodo 1 settembre – 31 dicembre). Per i contribuenti occupanti immobili non inagibili ma solo danneggiati, la legge istitutiva del tributo non prevede la possibilità di sospensione dagli obblighi di versamento del tributo.

"Avendo ben presenti le difficoltà in cui comunque si trovano i contribuenti che abbiano avuto rilevanti danni dall'alluvione - si legge in una nota del Comune- l'amministrazione, in stretto coordinamento col Commissario regionale farà propri gli esiti della ricognizione dei danni che il Commissario redarrà, sulla base delle istanze allo stesso presentate".

"A completamento della fase di ricognizione, di competenza del Commissario straordinario della Regione - prosegue a nota- l'amministrazione conta quindi di predisporre fondi a ristoro compensativo di quanto dovuto a titolo di Tari a favore di coloro che risulteranno presenti negli elenchi ricognitori del Commissario regionale ed in base a criteri di selezione che saranno individuati dalla giunta comunale con apposita successiva deliberazione.
Si ricorda infine che la legge prevede la non irrogazione di sanzione per il caso di ritardato od omesso versamento del tributo da parte dei contribuenti che si trovino in comprovata situazione di forza maggiore”.