Attualità Giovedì 20 Novembre 2025 ore 18:00
Via Cambini, l'ordinanza del sindaco

L'ordinanza interviene sugli orari delle attività della zona. Ecco tutti i dettagli
LIVORNO — Il sindaco Luca Salvetti ha firmato oggi l'ordinanza di limitazione dell'apertura oraria degli esercizi di somministrazione, della vendita da asporto delle bevande alcoliche e della diffusione musicale ubicati in alcune vie e zone della città, nello specifico via Cambini (tratto compreso tra via Marradi e via Roma), piazza Attias e via Marradi (tratto compreso tra piazza Attias e via Calzabigi).
Il provvedimento ha una durata di 60 giorni a partire da oggi. L'intervento è realizzato per portare un contributo ad una migliore gestione della presenza di avventori e frequentatori dei locali che si trovano nei tratti interessati e per rispondere alle diverse richieste che i residenti della zona hanno fatto in vari momenti perché fosse loro garantito il diritto al riposo e alla quiete.
Nello specifico ordina:
Via Cambini – tratto compreso tra Via Marradi e Via Roma:
Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande (attività di cessione di alimenti e bevande accompagnata da consumo sul posto, con servizio o assistenza,) vigono i seguenti divieti:
- CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE:
1) Dal Lunedì al Giovedi (eccetto il 24/12/2025, il 31/12/2025 ed il 05/01/2026) alle ore 00.30;
2) Venerdì/Domenica: alle ore 01.30;
3) nelle date del 24/12/2025 e 05/01/2026: alle ore 01.30;
4) nella data del 31/12/2025: alle ore 02.30.
⁃ INTERRUZIONE DELLA MUSICA:
1) Dal Lunedì al Giovedi alle ore 23;
2) Venerdì/Domenica: alle ore 24.
⁃ CHIUSURA ANTICIPATA DELLA ATTIVITA’/ DELL’ESERCIZIO:
1) Dal Lunedì al Giovedi (eccetto il 24/12/2025, il 31/12/2025 ed il 05/01/2026): alle ore 01.00;
2) Venerdì/Domenica: alle ore 02.00;
3) nelle date del 24/12/2025 e 05/01/2026: alle ore 02.00;
4) nella data del 31.12.2025: alle ore 03.00.
Via Cambini (tratto compreso tra Via Marradi e Via Roma) – Piazza Attias– Via Marradi (tratto compreso tra Piazza Attias e Via Calzabigi):
E’ fatto divieto per tutte le tipologie di attività (esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali anche con asporto, di piccola, media e grande distribuzione e vendita a mezzo distributori automatici) la vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, all'interno di qualsiasi contenitore dalle ore 21.30 – tutti i giorni della settimana.
SANZIONI
L'inosservanza degli obblighi comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.
Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 giorni
dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad euro 50,00.
In caso di reiterata violazione di quanto disposto nella presente ordinanza puo' essere disposta la sospensione dell'attività ad opera del Questore, ai sensi dell'art 100 delTULPS.
La reiterazione si verifica qualora sia commessa la stessa violazione per due volte nell'arco della presente ordinanza sindacale, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.
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